Se la polizia fa la multa non c’è obbligo di fermarsi  

Se la polizia fa la multa non c'è obbligo di fermarsi

Pubblicato il: 17/09/2019 18:35

Se si viene fermati dalla polizia per un’infrazione stradale, si può anche non aspettare la multa e chiedere di spedire il tutto a casa. Lo ha deciso di recente la Cassazione con un’ordinanza che spiega cosa succede se il conducente non ha tempo a sufficienza per aspettare che venga compilato il verbale della polizia. Secondo la testata specializzata La Legge per Tutti, in un articolo sul sito www.laleggepertutti.it, evidenzia come se non ci si ferma allo stop della polizia o di un carabiniere non si commette alcun reato.

La Cassazione ha già ricordato che, in ipotesi del genere, scatta un semplice illecito amministrativo: in pratica, si subisce una multa che, peraltro, è abbastanza lieve: da 84 a 335 euro. Naturalmente, a questa si aggiungerà anche l’ulteriore sanzione nel caso in cui gli agenti ti abbiano visto commettere un’infrazione: ad esempio, andare veloce, passare col semaforo rosso, non indossare le cinture di sicurezza, guidare col cellulare in mano, sorpassare nonostante un divieto o commettere una manovra pericolosa. Si commette reato di «resistenza a pubblico ufficiale» solo se, per evitare che la pattuglia ti raggiunga, continua la testata specializzata, poni in essere delle manovre pericolose (ad esempio, guidi a zig-zag, fai un’inversione di marcia laddove non consentito, ecc.).

Anche se si ha il dovere di collaborare con la polizia quando ferma, fornendo le tue generalità e i documenti di guida, non è dovere aspettare che venga redatto il verbale. In buona sostanza, non si ha l’bbligo di aspettare il verbale, ne di firmarlo o riceverlo una volta compilato. Quindi se si sviene fermati, una volta date le generalità e tutte le informazioni richieste dalla polizia, si può ripartire con o senza autorizzazione dell’agente. L’unica conseguenza sarà che la multa, se mai una multa dovesse essere elevata, si considererà già notificata ossia come se l’avessi ricevuta. Ma null’altro: nessun reato, quindi, e nessun’altra sanzione amministrativa.

Se è vero che la regola imposta dal Codice della strada stabilisce la contestazione immediata della multa, nel momento in cui questa è resa impossibile dal mancato stop del trasgressore, continua la testata ‘La legge per tutti’ online, si avrà una contestazione differita del verbale con spedizione dello stesso a casa del conducente (e, se diverso, anche del proprietario dell’auto). Se invece il conducente dovesse fermarsi ma subito dopo andare via per la fretta, la multa non sarà spedita a casa.

Fatta questa premessa, vi possono essere dunque due situazioni: o il trasgressore non si ferma per la relativa contestazione: si seguiranno quindi le procedure per la contestazione in differita con conseguente notifica del verbale al domicilio; il trasgressore si ferma fornendo i suoi dati, del veicolo: in questo caso, come anche richiamato dalla Cassazione, si procederà con la contestazione immediata, la quale se il trasgressore si opporrà anche allontanandosi e non ritirando il verbale e non firmandolo questa sarà comunque completa e definitiva non potendo procedersi come se si fosse in assenza del trasgressore.

Nella seconda situazione quindi non vi sarà alcuna spedizione del verbale al domicilio e il trasgressore comunque avrà nei termini di legge la possibilità sia di pagare la sanzione in forma ridotta sia di proporre ricorso dalla data in cui il verbale è stato redatto in sua presenza.

In entrambi i casi quindi il trasgressore potrà eventualmente decidere se fare ricorso o meno ma, per quanto banale possa essere, sarà bene specificarlo, tra i motivi di opposizione non vi potrà certo essere il fatto che la multa non sia stata consegnata al conducente nell’immediatezza. È stato, infatti, lo stesso interessato a decidere, con una scelta consapevole e ponderata, di non fermarsi al momento della redazione del verbale e di preferire che lo stesso gli fosse consegnato a casa. Né potrà similmente eccepire il fatto che sul predetto verbale non vi sia la sua firma, non essendo un elemento necessario ai fini della validità dell’atto amministrativo.