Perde la casa chi l’ha ricevuta in donazione da nullatenente  

Perde la casa chi l’ha ricevuta in donazione da nullatenente

(Fotogramma)

Pubblicato il: 26/09/2019 10:24

Dal sito laleggepertutti.it

Si è costretti a rinunciare alla casa ricevuta in donazione da un genitore o da un altro familiare se il donante ha i creditori alle costole e questi ultimi, entro cinque anni, agiscono in tribunale per ottenerne la revoca. La regola, sancita dal Codice civile (art. 2901 c.c.) è stata interpretata dalla Cassazione poche ore fa (Cass. ord. n. 23907/19).

La Corte ha ricordato che c’è un solo modo, per il donante, di contrastare l’azione revocatoria del creditore: dimostrare di avere un patrimonio sufficiente a consentire il pignoramento nonostante il passaggio di proprietà già avvenuto.

In buona sostanza, il debitore deve avere altri beni su cui il creditore potrebbe soddisfarsi. E del resto sarebbe un sacrificio eccessivo, che coinvolgerebbe anche i diritti del terzo beneficiario, la revoca di una donazione quando potrebbe ben essere aggredito un altro immobile.

Di converso, l’azione revocatoria è giustificabile anche se c’è solo il rischio che le sostanze residue siano troppo esigue per saldare il debito.

In sintesi, la donazione è inattaccabile solo se proviene da una persona che può offrire garanzie: in due parole, che ha “altre proprietà”. Chi, invece, è nullatenente e si sta spogliando del proprio unico bene verosimilmente per frodare i creditori è a rischio.

Il chiarimento odierno offerto dai giudici si spinge oltre. Il debitore che voglia difendersi da un’azione revocatoria – spiega la Cassazione – non può però limitarsi a indicare solo gli estremi catastali degli altri immobili di sua proprietà all’epoca della donazione, dovendo anche spiegare perché essi sono appetibili quanto quello ceduto in donazione. Ben potrebbe essere infatti che, a fronte della donazione di una casa in città, al debitore residuino solo immobili di scarso valore (ad esempio, una cascina in campagna, un garage in periferia, un appartamento in un immobile inagibile perché colpito dal terremoto) che non potrebbero mai essere venduti all’asta dalla banca o da qualsiasi altro creditore.

L’azione revocatoria non può essere accolta soltanto quando l’atto di disposizione compromette del tutto la consistenza del patrimonio del debitore.