Lega, legale di Siri: “Tribunale Riesame non ha respinto ricorso presentato da Perini”   

Lega, legale di Siri: Tribunale Riesame non ha respinto ricorso presentato da Perini

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Pubblicato il: 02/10/2019 21:54

“In relazione alle notizie di stampa degli ultimi due giorni, aventi ad oggetto l’indagine preliminare della Procura della Repubblica di Milano che coinvolge il senatore Armando Siri, si precisa che non corrisponde affatto al vero che il Tribunale del Riesame abbia respinto nel merito il ricorso avverso il decreto di perquisizione e sequestro, avanzato da diverso difensore nell’interesse del dottor Marco Luca Perini; avendo, il Tribunale, dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione, per carenza concreta d’interesse alla stessa, non essendo stato materialmente sequestrato alcun supporto informatico, ma solo effettuato la sua copia forense”. Così, in una nota, il legale di Armando Siri, l’avvocato Fabio Pinelli.

“A differenza di quanto scrive la stampa – continua – con tale ordinanza il Tribunale del Riesame non si è affatto pronunziato sulla configurabilità o meno del reato ipotizzato dai Magistrati della Procura di Milano; non ritenendo di poterlo fare, attesa la decisione di previa inammissibilità della proposta impugnazione. Avverso tale decisione la difesa di Marco Luca Perini proporrà certamente ricorso per Cassazione, perché al cospetto dell’acquisizione, comunque eseguita, di dati personali in sede di perquisizione e sequestro, è chiaramente sussistente l’interesse giuridico alla pronunzia del Giudice del riesame sull’infondatezza dell’ipotesi di reato per la quale la Procura milanese procede”.

Aggiunge, ancora, il legale: “E questo perché non è configurabile alcuna condotta di autoriciclaggio, né qualsiasi altra fattispecie criminosa, nel comportamento di chi riceva una somma di danaro a titolo di mutuo da una Banca, la utilizzi per l’acquisto, a favore della propria figlia, dello specifico immobile per il quale il mutuo era stato erogato, e finanche effettui il pagamento, in adempimento di un obbligo di legge e a garanzia della sua piena tracciabilità, attraverso il versamento delle somme percepite sul conto corrente dedicato del Notaio rogante. Tale fatto, evidentemente, non ha e non potrà mai avere, da qualsiasi parte lo si osservi, alcuna rilevanza penale. Questa realtà, si ribadisce, il Tribunale del Riesame non l’ha affatto smentita, avendo inteso previamente spogliarsi di qualsiasi pronunzia sul merito, attraverso la decisione d’inammissibilità dell’impugnazione”.