Permessi legge 104: come si usano?  

Permessi legge 104: come si usano?

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Pubblicato il: 02/10/2019 10:21

Un terzo della popolazione italiana ha almeno uno dei genitori non autonomo (nel 61% si tratta del padre, nel 39% della madre). Di questa fetta di caregiver, il 36% si prende cura del familiare quotidianamente; il 42% lo fa spesso, mentre il 17% solo di tanto in tanto. Questa attività finisce per essere un secondo lavoro, tant’è che l’ordinamento è corso in soccorso di chi assiste i genitori adottando la famosa legge 104.

In particolare, l’articolo 33 della legge 104/1992, si legge in Laleggepertutti.it, consente a coniuge, parenti o affini entro il secondo/terzo grado, di beneficiare di un permesso retribuito di tre giorni al mese, se lavoratori dipendenti, sia del comparto pubblico che privato. Si tratta di uno strumento assai utilizzato, ma che diventa spesso motivo di contenzioso tra datori di lavoro e dipendenti, accusati di utilizzare i permessi per finalità difformi rispetto al loro scopo tipico.

Così, non poche volte, si assiste al licenziamento di chi, nei giorni di permesso, si trova al parco, in discoteca, in gita con gli amici o a svolgere un secondo lavoro.

Il punto è che, se è vero che nei giorni di permesso l’assistenza non deve essere per forza continuativa, è anche vero che gran parte della giornata va dedicata all’assistenza del familiare. Proprio questa genericità di previsione causa le maggiori difficoltà interpretative. La domanda viene allora spontanea: come si usano i permessi legge 104? Cerchiamo di fare il punto della situazione sulla base delle sentenze più recenti della giurisprudenza.

Nella giornata di permesso – anche se non necessariamente in coincidenza degli orari altrimenti destinati al turno lavorativo – il dipendente deve dedicarsi alla cura del familiare disabile. Questo significa che deve recarsi presso di lui per prestargli assistenza. L’assistenza non deve essere necessariamente continuativa.

La Cassazione ha, infatti, chiarito che la finalità dei permessi è anche quella di consentire al lavoratore, che durante la settimana si dedica al familiare, di avere qualche minuto per sé.

Anche se la funzione primaria dei permessi 104 resta quella di prestare aiuto ai portatori di handicap e, nello stesso tempo, un sostegno economico integrativo alle famiglie che se ne prendono cura, non si può negare che tali permessi «vengono concessi per consentire al lavoratore – che con abnegazione dedica tutto il suo tempo al familiare handicappato – di ritagliare un breve spazio di tempo per provvedere ai propri bisogni ed esigenze personali».

Da nessuna parte della legge si evince che, nei casi di permesso, l’attività di assistenza dev’essere prestata proprio nelle ore in cui il lavoratore avrebbe dovuto svolgere la propria attività lavorativa. Anzi, tale interpretazione si deve escludere laddove si tenga presente che, per legge, l’unico presupposto per la concessione dei permessi è che il lavoratore assista il familiare handicappato con “continuità e in via esclusiva”, ma è del tutto evidente che tale locuzione non implica un’assistenza continuativa di 24 ore, per la semplice ragione che, durante le ore lavorative, il dipendente non può contemporaneamente assistere il parente. Dunque, è sufficiente che tale assistenza sia prestata sì con modalità costanti, ma con flessibilità dovuta in base alle esigenze del lavoratore.

In sintesi, chi beneficia di uno o più giorni di permessi retribuiti dal lavoro ai sensi della legge 104 può dedicare una parte della giornata anche “ai propri affari” purché non snaturi la sostanza di tali permessi e non dimentichi totalmente il familiare invalido.

Viene, quindi, consentito fare la spesa, andare all’ufficio postale o sbrigare altre pratiche nell’interesse dell’assistito. Via libera anche all’assistenza fornita in ore del giorno differenti da quelle dell’orario lavorativo, relativa a una persona che assisteva l’ex moglie nelle ore serali.

È categoricamente vietato riposarsi a casa. Così come è vietato stare fuori casa per fare shopping, attività sportive o divertirsi, non si può neanche rimanere sul divano a poltrire per recuperare le energie. Le tre giornate di assistenza che possono essere usufruite in un mese vanno trascorse presso il domicilio del familiare titolare della legge 104.

Ciò non toglie, come detto sopra, che il dipendente può ben dedicare una parte della giornata di permesso, accordato dall’azienda, anche a finalità diverse dall’assistenza del disabile. L’importante è che questa attività non diventi preponderante nell’arco della giornata, ma risulti confinata a semplici momenti brevi (ad esempi, i classici 30 minuti per fare la spesa o ritirare le medicine in farmacia).

Per usufruire dei permessi è necessario, infine, che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno. La Cassazione ha sottolineato, però, che i permessi possono essere fruiti se il familiare è ricoverato presso strutture di tipo sociale (case di riposo, per esempio), perché in tal caso non c’è assistenza sanitaria continuativa, diversamente da quanto avviene nelle strutture ospedaliere o assimilabili ad esse. In quest’ultimo caso, non è possibile richiedere il permesso 104/1992.

Vediamo ora cosa rischia il dipendente che fa un cattivo uso dei permessi legge 104. Il suo comportamento rileva sotto due aspetti.

Il primo è quello disciplinare: lo sviamento della finalità del permesso si ripercuote sulla produzione dell’azienda, costituendo un danno per il datore e per i suoi colleghi (costretti a sostituirlo, sopportando così una maggiore penosità della prestazione lavorativa). L’azienda può, quindi, avviare un procedimento disciplinare e, nei casi più gravi, intimare il licenziamento.

La giurisprudenza ha ammesso anche l’impiego degli investigatori privati che, al di fuori dell’orario lavorativo, seguono il dipendente e ne controllano i movimenti.

Sotto un secondo aspetto, il dipendente che utilizza i permessi per finalità private commette reato, quello di indebita percezione di indennità statali. Le giornate di permesso, infatti, sono retribuite dall’Inps (anche se le somme vengono anticipate dal datore di lavoro che poi le recupera con i contributi).

Come chiarito dalla Cassazione [6], il comportamento tenuto dal lavoratore che usufruendo dei permessi della legge 104 del 1992 svolge attività diverse dall’assistenza al familiare disabile, implica un disvalore sociale. Usufruendo dei permessi per soddisfare esigenze personali, egli scarica il costo della sua inerzia sulla collettività che, con le tasse, finanzia l’Inps.

Per tale reato, è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni. Se, però, la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822.