Prescrizione: Camera penale Palermo, ‘imprescrittibili i reati che suscitano allarme’  

Camera penale Palermo: Disinformazione usata come strumento lotta politica

Il Presidente della Camera penale

Pubblicato il: 22/10/2019 13:03

“Contrariamente a quanto si sostiene da parte di alcuni esponenti politici, la prescrizione non costituisce un mezzo per sottrarsi al processo ed alla pena. La prescrizione, quale asserita causa di impunità costituisce una falsa verità, si tratta di disinformazione utilizzata come strumento di lotta politica e di ricerca del consenso elettorale”. E’ la denuncia del Presidente della Camera penale di Palermo, Fabio Ferrara, che ha preparato alcune schede in cui illustra i dati sui processi “per dimostrare – dice – che i dati esposti sono inequivocabili: essi costituiscono dati oggettivi inconfutabili che evidenziano un fatto incontestabile, e cioè i reati che suscitano allarme sono imprescrittibili”. Da ieri i penalisti di tutta Italia sono in astensione per protestare contro la norma che prevede l’abolizione della prescrizione dopo il primo grado. L’astensione si concluderà venerdì, 25 ottobre.

Lo scorso weekend, al congresso dell’Unione delle Camere penali italiane, che si è concluso domenica a Taormina, la giunta nazionale presieduta da Gian Domenico Chiazza ha fatto propria, votandola per acclamazione, una proposta di riforma del processo penale stilata dalla Camera penale di Palermo, da sottoporre al ministro per la Giustizia, Alfonso Bonafede. La mozione è stata presentata da Fabio Ferrara.

“Ma quando le prescrizioni effettivamente maturano in un procedimento penale? – si chiede Ferrara – Secondo i dati ufficiali del Ministero della giustizia, circa il 10-12% dei reati si prescrive annualmente e di questi ben il 60% delle prescrizioni avvengono nel corso delle indagini preliminari; dunque in una fase del procedimento penale nel quale la difesa non ha alcuna possibilità di intervento”. “Appare evidente che, in concreto, i reati che suscitano allarme sociale sono di fatto imprescrittibili”, spiega il Presidente della Camera penale.

Ma quali sono oggi i tempi di prescrizione per alcuni dei reati più gravi o più diffusi? Ecco alcuni dati per la corruzione è 20 anni, per la concussione 15 anni, per il peculato 13 anni e 4 mesi, per l’omicidio stradale aggravato 24 anni, per il disastro ambientale 30 anni, per la violenza sessuale 20 anni. E ancora: per la rapina semplice e aggravata tra 15 e 25 anni e 30 anni per l’associazione mafiosa. E 30 anni per lo scambio elettorale politico-mafioso. Per la Camera penale i reati di fatto “imprescrittibili” sono il sequestro di persona a scopo di estorsione, l’associazione finalizzata al traffico di droga e l’associazione per agevolare l’immigrazione clandestina. Oltre all’associazione di tipo mafiosa.

“Vi è di più – dice ancora il Presidente della Camera penale – Il blocco della prescrizione è incostituzionale perché allunga a dismisura i tempi di formazione della prova nel contraddittorio delle parti nel processo”. “Infatti, poiché i termini di prescrizione non varrebbero più per i tre gradi di giudizio, ma per il solo giudizio di primo grado, vi è il rischio concreto che i testimoni nel processo vengano sentiti a distanza di moltissimi anni da quando vennero ascoltati dalla Polizia Giudiziaria o dalla Pubblica Accusa. La conseguenza è che il teste dopo tantissimi anni, conservando solo uno sbiadito ricordo del fatto al quale ebbe ad assistere, si limiterà a confermare quello che ebbe a riferire originariamente (Art.111 Cost.)”.

E ancora: “Per effetto del drastico allungamento dei tempi del processo la pena che sarà irrogata a distanza di tanti anni da quando il fatto di reato venne commesso sarà irragionevole, poiché uno dei criteri di determinazione della pena è costituito dalla personalità del reo, il quale a distanza di tanto tempo dal fatto sarà un’altra “persona” (Art. 27 Cost.)”.