Roma metropolitane, Tar Lazio boccia sospensiva liquidazione  

Roma metropolitane, Tar Lazio boccia sospensiva liquidazione

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Pubblicato il: 07/11/2019 12:22

Il Tar del Lazio ha bocciato i n via giurisdizionale la richiesta di Roma metropolitane di sospensione della delibera dell’amministrazione capitolina sulla liquidazione della società. “Su Roma Metropolitane, abbiamo perso la battaglia al Tar del Lazio, ma continua la guerra contro l’irresponsabile liquidazione e gli inaccettabili licenziamenti di lavoratrici e lavoratori. Andiamo in Consiglio di Stato”, scrive su Twitter Stefano Fassina, consigliere capitolino e deputato di Leu.

Il ricorso era stato presentato dall’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore di Roma Metropolitane, Marco Santucci, da Antonio Lombardi, nella sua qualità di presidente del Collegio sindacale di Roma Metropolitane, e da Stefano Fassina, consigliere di Roma Capitale e membro dell’Assemblea capitolina, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Luisa Melara e Francesco Vannicelli. I giudici della seconda sezione del Tar hanno ritenuto “fondate le eccezioni di carenza di legittimazione ad agire sollevate da Roma Capitale nei confronti dei tre ricorrenti, sebbene per ragioni differenti”.

In particolare “l’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Marco Santucci è dimissionario dall’1.10.201” si legge nell’ordinanza, e pertanto “era competente solo per l’ordinaria gestione fino alla nomina del nuovo amministratore e non aveva, quindi, il potere di compiere un atto di straordinaria amministrazione, quale deve ritenersi la proposizione di un ricorso avverso la delibera assunta dal socio unico della società partecipata per la messa in liquidazione della stessa”.

Inoltre “non può riconoscersi alcuna legittimazione sostanziale alla proposizione del presente ricorso ad Antonio Lombardi, quale presidente del Collegio sindacale della società Roma Metropolitane e a Stefano Fassina, quale consigliere di Roma Capitale e membro dell’Assemblea capitolina”. Il presidente del Collegio sindacale “non ha la rappresentanza legale della società” né “è titolare di una situazione giuridica soggettiva lesa dalla delibera tale da fagli assumere una posizione differenziata” e “una legittimazione attiva a impugnare l’atto adottato dall’amministrazione resistente”. Quanto a Fassina, scrivono i giudici del Tar, “nella sua qualità di consigliere di Roma Capitale e membro dell’Assemblea capitolina, non è legittimato a impugnare la delibera” di Roma Capitale “in quanto la stessa non risulta direttamente lesiva del proprio munus”.

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