Prescrizione, bozza Bonafede al vertice 

Prescrizione, bozza Bonafede al vertice

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Pubblicato il: 21/01/2020 18:32

Restano le distanze sulle prescrizione al vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. A quanto apprende l’Adnkronos, si conferma la ‘non condivisione’ del ‘lodo Conte’ da parte di Italia Viva. Mentre sarebbe più vicino un accordo sul processo penale. O meglio, a quanto viene riferito, ci sarebbero quanto meno passi avanti, anche se non ci sarebbe ancora un accordo. Ma al vertice “il clima è costruttivo: si continua a lavorare per tagliare i tempi del processo penale” si apprende da fonti di Palazzo Chigi.

Ventotto pagine e 35 articoli: il ddl Bonafede “recante deleghe al governo per l’efficienza del processo penale, per la riforma complessiva dell’ordinamento giudiziario e della disciplina su eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati nonché disposizioni sulla costituzione e funzionamento del consiglio superiore della magistratura” è sul tavolo. Oltra alla riforma del processo penale e del Consiglio superiore della magistratura, nella bozza del disegno di legge delega c’è quindi anche il cosiddetto ‘Lodo Conte’, proposta di mediazione del premier che ha consentito di superare lo stallo sulla riforma della prescrizione distinguendo tra sentenza di assoluzione e di condanna ai fini della prescrizione.

Proposta che prevede lo stop alla prescrizione solo dopo la sentenza di condanna, con la possibilità che riprenda in caso di successivo proscioglimento, si legge nella bozza. “Prevedere che la sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell’articolo 159, comma 2, del codice penale sia limitata alla sentenza di condanna e al decreto di condanna” si legge nel testo, che prosegue “prevedere il corso della prescrizione riprenda quando la sentenza del grado successivo o la sentenza resa a seguito di opposizione a decreto penale ha prosciolto l’imputato”.

E ancora si prevede “la sospensione del corso della prescrizione per un tempo non superiore a due anni a seguito della impugnazione della sentenza di proscioglimento” e che “se durante i termini di sospensione si verifica un’ulteriore causa di sospensione, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente”. Quindi due anni di sospensione con possibilità di proroga di altri due.

Una stretta sui tempi delle indagini preliminari in base alla gravità dei reati, prevede inoltre la bozza: “Modificare i termini di durata delle indagini preliminari di cui all’articolo 405 del codice di procedura penale, in relazione alla gravità dei reati: sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni sola o congiunta alla pena pecuniaria; un anno e sei mesi dalla stessa data quando si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale; un anno dalla stessa data in tutti gli altri casi”, si legge nel testo.