Processo penale, in ddl ‘alleggerite’ sanzioni a toghe 

Processo penale, in ddl 'alleggerite' sanzioni a toghe

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Pubblicato il: 14/02/2020 18:38

Una nuova formulazione delle previsioni di sanzioni disciplinari per i magistrati che non rispettano i tempi dei processi, che modifica i termini più severi contenuti nelle precedenti stesure. Il disegno di legge delega di riforma del processo penale, approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri, contiene un generale ‘ammorbidimento’ della previsione dei casi in cui si configura il rischio di incorrere in sanzioni per i magistrati.

In un caso, per il mancato rispetto dei “6 mesi previsti per definire il ricorso in Appello in caso si impugnazione di una sentenza di condanna” si configura un “illecito disciplinare” che però entra in vigore dal 2024. Si legge nel testo: “Il dirigente dell’ufficio giudiziario è tenuto ad adottare le misure organizzative idonee a consentire la definizione nel rispetto del termine”, il cui mancato rispetto “se il fatto è dovuto a negligenza inescusabile'” può configurare un illecito disciplinare. Una disposizione che però è previsto entri in vigore “in data non anteriore al 1 gennaio 2024, al fine di consentire la preventiva valutazione d’impatto delle modifiche introdotte con i decreti adottati”.

Nessun differimento dell’applicazione delle sanzioni, invece, nel caso dell’obbligo per il pm di depositare gli atti e avvisare l’indagato e la difesa, che possono prenderne visione e averne copia, se entro tre mesi dalla scadenza dei tempi non notifica l’avviso di conclusione delle indagini o non chiede l’archiviazione; e anche per il rispetto dei termini generali di durata dei processi, i 4 o 5 anni a seconda se siano davanti al giudice monocratico o collegiale. Nel primo caso si dice che “la violazione da parte del pubblico ministero integra un illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile”. Nel secondo il ddl prevede che “il dirigente dell’ufficio sia tenuto a vigilare sul rispetto” e “a segnalare all’organo titolare dell’azione disciplinare la mancata adozione delle misure organizzative quando imputabile a negligenza inescusabile”.