Coronavirus, decreto liquidità in vigore: le misure 

Coronavirus, decreto liquidità in vigore: le misure

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Pubblicato il: 09/04/2020 11:14

Il decreto legge per il credito alle imprese è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale nella notte. Le misure contenute sono quindi entrate in vigore a partire da oggi. Il provvedimento è composto da 43 articoli suddivisi in sei capitoli: misure di accesso al credito per le imprese; misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza covid-19; disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica; misure fiscali e contabili; disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali; disposizioni in materia di salute e lavoro.

Slitta entrata in vigore codice crisi d’impresa – L’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza slitta al primo settembre 2021. La decisione è stata presa perché ”in questo particolare momento di crisi del sistema produttivo ed economico, potrebbe non essere garantita la piena applicazione della riforma della disciplina della gestione della crisi e dell’insolvenza”, si spiega nella relazione tecnica.

Stop norme messa in liquidazione per perdita capitale nel 2020 – Stop alle norme sulla messa in liquidazione delle imprese, a causa della perdita di capitale dovuta all’emergenza coronavirus, per tutto il 2020. E’ quanto prevede il decreto legge per il credito alle imprese. La norma ”è tesa ad evitare che le perdite di capitale, dovute alla crisi da Covid-19 e verificatesi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, pongano gli amministratori di imprese nelle condizioni di immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti e con il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa”, si spiega nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento.

Sei mesi in più per rispettare concordati preventivi e ristrutturazioni – Sei mesi in più per rispettare i concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, con scadenza tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021. L’intervento normativo ”si rende necessario al fine di salvaguardare quelle procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione omologati aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica, che in questa particolare fase potrebbero invece, risultare irrimediabilmente compromesse, con evidenti ricadute negative sulla conservazione delle strutture imprenditoriali rilevanti ai fini del ciclo produttivo ed economico”, si legge nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento.

Stop ricorsi e richieste fallimento fino a 30/6 – I ricorsi e le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, presentati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, sono ”improcedibili”. L’unica eccezione riguarda i casi in cui il ricorso sia presentato dal pubblico ministero e contenga la domanda di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi. Le norme, si spiega nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento, ”sono tese, in ragione della straordinarietà della congiuntura sociale ed economica, ad evitare procedure viziate da fattori estranei all’operato degli imprenditori e dei soggetti coinvolti ed interessati il cui svolgimento, oltretutto complesso in termini di accertamento delle dirette responsabilità, graverebbe sul funzionamento degli uffici giudiziari già compromesso dal protrarsi dello stato di emergenza”.