Dl Rilancio, le misure in bozza 

Dl Rilancio, le misure in bozza

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Pubblicato il: 10/05/2020 15:13

Reddito di emergenza in due quote, stop all’Iva per i dispositivi di protezione e arruolamenti eccezionali di medici. Queste alcune delle nuove misure anti-crisi contenute nella bozza del dl Rilancio. Ecco, nel dettaglio, alcuni degli interventi sul tavolo del governo.

REM – Il reddito di emergenza sarà erogato in due quote da 400 euro l’una e le domande per riceverlo possono essere presentate entro il termine di giugno 2020. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito un’indennità oppure un reddito di cittadinanza, precisa ancora la bozza.

STOP IVA SU GEL E MASCHERINE – Non si pagherà più l’Iva su alcuni prodotti, indispensabili per affrontare l’emergenza covid19 e proteggersi dal virus, dai ventilatori polmonari alle mascherine. Questi beni “sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta”. Nell’elenco ci sono, appunto, i ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; i caschi per la ventilazione, le mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; gli articoli di abbigliamento sanitari: i guanti in lattice, in vinile e in nitrile, le visiere e occhiali protettivi, la tuta di protezione, i calzari, i camici chirurgici; termometri. Lo stesso vale per i detergenti disinfettanti per mani, i dispenser a muro e tutta la strumentazione diagnostica del covid19.

LIMITI A RINCARI DISPOSITIVI PROTEZIONE – Limiti ai rincari su mascherine e altri dispositivi di protezione individuale. “Fino al termine della cessazione dello stato di emergenza, al fine di contenere i rischi di contagio tra la popolazione favorendo il massimo accesso a taluni prodotti utili alla prevenzione e di contrastare eventuali dinamiche speculative in danno dei consumatori” i produttori di alcuni prodotti e dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e delle mascherine chirurgiche, “sono tenuti ad indicare il prezzo massimo di vendita consigliato”.

“In caso di importazione dei dispositivi di protezione individuale di protezione delle vie respiratorie e delle mascherine chirurgiche il prezzo massimo di vendita consigliato è indicato dal soggetto importatore prevedendo un margine di ricarico sulla base di fattori fisiologici di mercato e comunque in ogni caso non superiore al 50% del costo di importazione”, si legge nell’articolo della bozza. L’articolo rimanda poi agli allegati per gli importi che non possono essere superati dai rivenditori finali nella fissazione del prezzo finale di vendita.

ARRUOLAMENTO MEDICI – Per l’anno 2020 è autorizzato l’arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno”. In particolare, come aveva proposto il ministero della Difesa, è previsto l’arruolamento di 170 tra medici e infermieri militari: “70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri” e “100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50 dell’Aeronautica militare”.

“Le domande di partecipazione sono presentate entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle procedure di arruolamento da parte della Direzione generale del personale militare sul portale on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e gli arruolamenti sono perfezionati entro i successivi 20 giorni”, si legge ancora nella bozza. La bozza prevede anche il potenziamento dei “servizi sanitari militari” con una spesa di euro 88.818.000 per l’anno 2020.

PREMIO 1000 EURO PER PERSONALE SANITARIO – Le Regioni e Province autonome, per l’anno 2020, nei limiti delle risorse disponibili e fermo restando l’equilibrio economico del sistema sanitario, possono incrementare i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere, al personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nell’emergenza epidemiologica, un premio, sino a 1.000 euro, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza”.

FONDO PERDUTO PER PMI – Un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita Iva, con ricavi non superiori a 5 milioni di euro. E’ quanto prevede la bozza del Rilancio al capitolo dedicato alle impresa ma ancora in attesa della verifica della copertura da parte della Ragioneria dello Stato. Tra i beneficiari dell’intervento anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Ad avere accesso al contributo,oltre al tetto di 5 mln di ricavi, anche quelle imprese il cui” fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo dunque, su queste basi, “è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019”. La predetta percentuale è del 25%, 20% e 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a centomila, quattrocentomila e cinque milioni di euro, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

DEROGA JOBS ACT – Nei prossimi due mesi sarà possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. E’ quanto prevede la bozza in deroga all’articolo 19 e 21 del Jobs Act del 2015 che prevede che un contratto di lavoro subordinato non possa durare più di trentasei mesi. La decisione è stata presa “per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

AFFITTI NON ABITATIVI – Credito d’imposta del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. E’ quanto prevede all’art.31 la bozza del Dl rilancio. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Solo alle strutture alberghiere, si legge, il credito di imposta spetta “indipendentemente dal volume di affari registrato nell’anno.

Credito che invece scende al 30% dei relativi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Condizione necessaria è che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente

STRADE SICURE – Integrare, per 90 giorni, a decorrere dalla data di effettivo impiego, il dispositivo di “Strade sicure” delle Forze armate a disposizione dei Prefetti con ulteriori 500 unità, che si affiancano, quindi, alle 253 unità, già autorizzate, per 90 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020.

FILIERA LIBRI E MUSEI – Nell’ultima bozza del dl Rilancio vengono quindi accorpati gli interventi a sostegno della filiera del libro e dei musei non statali, per un importo, 150 milioni di euro, che è pari alla somma di quelli indicati nella proposta sul tema formulata dal Mibact. Sotto lo stesso titolo, e quindi nell’ambito delle stesse risorse, il ristoro perdite per spettacoli, fiere, congressi e mostre annullati A questi si aggiungono i già indicati, sempre dal Mibact, 100 milioni di euro per garantyire il funzionamento dei musei statali nel 2020.

“Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito – si legge nel testo – un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 150 milioni di euro, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell’impatto economico negativo nei settori conseguente all’adozione delle misure di contenimento del Covid-19”. “Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, tenuto conto delle minori mancate entrate da bigliettazione conseguenti all’adozione delle misure di contenimento del Covid-19, è autorizzata – viene specificato – la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2020. Le somme di cui al presente comma sono assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

PIANO PER SANITA’ TERRITORIALE – Oltre 1,2 miliardi di euro in più al Ssn per rafforzare l’offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus Sars-Cov-2 soprattutto in una fase di progressivo allentamento delle misure di distanziamento sociale. A tal fine sarà possibile, fra le altre cose, “implementare le attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento”, “rafforzare i servizi infermieristici distrettuali” con assunzioni, “stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, con effetti fino al 31 dicembre 2020″, per far fronte a improrogabili esigenze connesse alla gestione dell’isolamento contagiati da Sars-CoV-2”, ed “è conseguentemente incrementato, per l’anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 1.256.633.983 euro”.

TERAPIA INTENSIVA – “E’ resa strutturale sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva. Per ciascuna Regione e Provincia autonoma, tale incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti”. Inoltre, “allo scopo di fronteggiare l’emergenza pandemica, e comunque fino al 31 dicembre 2020, si rendono disponibili, per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione, 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e provincia autonoma”. “Le Regioni e le Province autonome – recita inoltre la bozza – programmano una riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica, prevedendo che tali postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensità di cure”.

“In relazione all’andamento della curva pandemica – si spiega – per almeno il 50% dei posti letto” citati “si prevede la possibilità di immediata conversione in posti letti di terapia intensiva, mediante integrazione delle singole postazioni con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Al funzionamento dei predetti posti letto, a decorrere dal 2021, si provvede con le risorse umane programmate a legislazione vigente”.

SOSTEGNO TRASPORTO AEREO – Per l’esercizio dell’attività d’impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, è autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell’economia o da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta la cui dotazione finanziaria sarà di 3 mld di euro complessivamente. E’ quanto emerge dalla bozza del Dl Rilancio che non cita Alitalia ma che disegna il supporto pubblico al trasporto aereo come già anticipato dal ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, che nei giorni scorsi aveva spiegato che “il capitale iniziale della newco non potrà essere inferiore ai 3 mlnd di euro”. La società potrà dunque “acquistare e prendere in affitto rami d’azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo, anche in amministrazione straordinaria”.

TERZO SETTORE – Incremento del Fondo del Terzo settore. “Al fine di sostenere interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volti a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di Covid-19 e capaci di generare un significativo impatto sociale sulle comunità di riferimento, la prima sezione del Fondo è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2020”, si sottolinea.

RINASCE NUCLEO ESPERTI POLITICA INDUSTRIALE – Per potenziare e rendere più efficace l’attività di elaborazione delle politiche industriali dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza Covid-19, la bozza del Dl Rilancio rispolvera il vecchio Nucleo di esperti di politica industriale creato per legge nel ’99 ma poi fatto languire fino ad estinzione per mancanza di risorse. Nel Dl rilancio invece il pool viene riattivato all’art. 48 con uno stanziamento, sempre in attesa del via libera da parte della Ragioneria generale dello Stato, di 300.000 euro annui per il triennio 2020-22 per integrare la dotazione di 106.000 euro previste dal capitolo di spesa ancora in vita. La copertura finanziaria, si legge, è ottenuta con la corrispondente riduzione di un fondo speciale alloggiato dentro i “Fondi di riserva e speciali”. Rispetto alla vecchia normativa si prevede altresì, l’eliminazione del preliminare passaggio presso le Commissioni Parlamentari competenti che originariamente avrebbero dovuto autorizzare il programma finanziario per ogni esercizio in corso, allo scopo di poter attivare le forme di collaborazione previste.

INVITALIA – Per rafforzare ruolo e competenze dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., più nota come Invitalia, il Dl Rilancio prevede che alla stessa “non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell’Istat”. Per questo ed “assicurare il pieno ed efficace svolgimento della missione societaria ed il conseguimento degli obiettivi di cui al piano industriale”, Invitalia è autorizzata ad iscrivere esclusivamente nelle proprie scritture contabili patrimoniali “gli eventuali decrementi conseguenti alle operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione poste in essere, anche attraverso società di nuova costituzione o a controllo pubblico anche indiretto”.

EMISSIONI BANCHE – La bozza del dl Rilancio prevede garanzie statali fino a 15 miliardi di euro per le nuove emissioni bancarie “nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato”, per “evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell’economia e preservare la stabilità finanziaria”. E’ quanto ha deciso il governo nel caso si verifichino problemi di liquidità nel contesto della crisi finanziaria. Il ministero dell’Economia e delle Finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato alle nuove emissioni di debito “nei sei mesi successivi all’entrata in vigore del presente decreto legge” e solo “dopo la positiva decisione della Commissione europea”.

ENTI LOCALI – Nasce il Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali. “Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza Covid-19, è istituito presso il ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi euro per il medesimo anno”, si legge nella bozza. “Con decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto del fondo”, sulla base degli effetti dell’emergenza Covid-19 sulle minori entrate al netto delle minori spese e sui fabbisogni di spesa.

CENTRI ESTIVI – “Al fine di sostenere le famiglie, per l’anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre: interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020; progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori” si legge nella bozza. Il fondo è incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2020.

SALARI E LICENZIAMENTI – Aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari, comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, ed evitare i licenziamenti causa pandemia di Covid-19. E’ quanto prevede l’art.65 della bozza del Dl Rilancio per proteggere l’occupazione. Gli aiuti, si legge, circoscritti a imprese in settori o Regioni o di determinate dimensioni particolarmente colpite dalla pandemia, prevedono l’erogazione di una sovvenzione per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto. Inoltre la sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non deve superare l’80% della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario. Gli aiuti disciplinati dalla norma non possono comunque “in alcun caso consistere nei trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015”.