Fase 2, Conte firma il Dpcm: ecco regole per ripartire 

Fase 2, Conte firma il Dpcm: ecco regole per ripartire

Pubblicato il: 17/05/2020 19:11

Decreto riaperture, ecco cosa cambia da lunedì. E’ stato firmato oggi dal premier Giuseppe Conte il Dpcm con le misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.

“Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata”.

CON LA FEBBRE SI RESTA A CASA – Chi ha una infezione respiratoria caratterizzata da una febbre maggiore di 37,5 gradi “deve rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante”.

MASSIMO UTILIZZO DELLO SMART WORKING – “In ordine alle attività professionali si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali”.

MANIFESTAZIONI STATICHE E DISTANZIATE – “Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773″.

PALESTRE, PISCINE E CIRCOLI SPORTIVI – “L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020”. “Le Regioni e le Province Autonome”, viene inoltre spiegato, “possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”.

CENTRI BENESSERE E IMPIANTI SCIISTICI – “Sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali”. ”Sono chiusi”, anche, “gli impianti nei comprensori sciistici”.

LUOGHI DI CULTO – Da lunedì l’accesso in chiesa è consentito solo nel rispetto della distanza di almeno un metro. “L’accesso ai luoghi di culto -si legge nel testo definitivo del provvedimento sulle riaperture- avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”. E ancora: ”Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7″. Le chiese, “ivi comprese le sagrestie, siano igienizzati regolarmente al termine di ogni celebrazione, mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica e al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline e altri oggetti utilizzati, così come gli stessi microfoni, vengano accuratamente disinfettati. Si continui a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa” si legge ancora. Durante la messa, si dovrà evitare lo scambio del segno della pace e la distribuzione della Comunione dovrà avvenire dopo che il celebrante e l’eventuale ministro straordinario avranno curato l’igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; “gli stessi – indossando la mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza – abbiano cura di offrire l’ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli” prosegue il protocollo allegato al Dpcm. Il Protocollo offre infine alcuni consigli fra i quali la possibilità di celebrazioni all’aperto “ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni” e suggerisce di favorire “le trasmissioni delle celebrazioni in modalità streaming per la fruizione di chi non può partecipare alla celebrazione eucaristica”.

Celebrazioni religiose con mascherine e dispositivi di protezione, distanza di almeno un metro fra i fedeli, che all’interno dell’edificio di culto non potranno superare le 200 unità. E’ quanto prevede, inoltre, il protocollo allegato al Dpcm, emanato oggi e siglato con le Comunità ebraiche, islamiche, le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane, Ortodosse, Induista e Buddista. “È consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro. Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone – si legge – il legale rappresentante dell’Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell’edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unità. Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare mascherine”.

PARCHI E GIARDINI – Dal 18 maggio “l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento”, nonché “della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”. ”E’ consentito -si legge nel testo- l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8″.

ATTIVITA’ LUDICHE PER BAMBINI – Dal 15 giugno ”è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative“, “anche non formali, al chiuso o all’aria aperta”, con “l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8”. Le “Regioni e le Province Autonome -si legge nel testo- possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”.

SCUOLE – “Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale”. “I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza”, si legge nello stesso articolo.

SPIAGGE – “Le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”. “Detti protocolli o linee guida”, si legge nel testo del provvedimento in vigore dal 18 maggio, “sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità”.

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Fase 2, l’autocertificazione /Scarica

ANZIANI, MALATI CRONICI E RSA – Gli anziani e le persone con malattie croniche dovrebbero restare in casa il più possibile, evitando di uscire salvo che nei casi di stretta necessità. “E’ fatta espressa raccomandazione – si legge nel testo – a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche”, “con multimorbilità”, cioè con più malattie, “ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità”. Dal 18 maggio ”è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto”. In particolare, ”l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non”, “è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione”.

OBBLIGHI PER CHI ARRIVA IN ITALIA – “In caso di insorgenza di sintomi Covid-19”, le persone “sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati”. Chi raggiunge la nostra Penisola ha l’obbligo di indicare il motivo del viaggio, l’indirizzo della residenza dove trascorrerà il soggiorno, il mezzo privato utilizzato per eventuali trasferimenti e un numero telefonico per ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia. Questo vale sia per i soggiorni lunghi, sia per chi transita o si trova lungo lo Stivale per motivi di lavoro.

MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI – “Ai fini del contenimento della diffusione” del coronavirus Sars-Cov-2, “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”. Il testo dà dunque indicazioni su come dovremo usare le mascherine nella Fase 2, di convivenza con Covid-19, e precisa anche chi è esonerato dall’indossarle. Secondo quanto previsto nell’articolo 3, non sono infatti soggetti all’obbligo di mascherina “i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”.

Sdoganate ufficialmente nella Fase 2 le mascherine fatte in casa, purché “in materiali multistrato idonei a formare un’adeguata barriera”. Protagoniste dei commi 3 e 4 di questo articolo sono le cosiddette “mascherine di comunità”. Nel testo si dispone che nella popolazione generale “possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. Il tutto senza dimenticare il distanziamento sociale. L’utilizzo delle mascherine di comunità, viene precisato nel Dpcm, “si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio” da coronavirus Sars-Cov-2, “come il distanziamento fìsico e l’igiene costante e accurata delle mani che restano invariate e prioritarie”.

CONSEGNA A DOMICILIO – Resta consentita “la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi”.

BAR, RISTORANTI E MENSE-“Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10”. “Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

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ASSICURAZIONI E BANCHE – ”Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi”.

DISABILI – “Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista”. “Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio¬occupazionale, sanitario e socio-sanitario – spiega ancora il decreto – vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori”.

VIAGGI DI LAVORO IN ITALIA – Chi viaggia per lavoro è esonerato dall’isolamento volontario nel momento in cui dovesse transitare e venire in Italia per motivi di affari. In dettaglio, non sussiste nessuna ‘quarantena’ “per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore”. Chi si muove fino a cinque giorni lungo la Penisola ha l’obbligo di: indicare i motivi del viaggio, fornire l’indirizzo completo di dove si soggiorna, “indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti” e un recapito telefonico per ricevere le comunicazioni durante la permanenza. E’ quanto si legge nell’ultimo decreto in particolare nel punto che riguarda ‘Transiti e soggiorni di breve durata in Italia’.