Naspi e licenziamento, le novità 

Naspi e licenziamento, le novità

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Pubblicato il: 23/06/2020 07:51

Divieto di licenziamento fino al 17 agosto 2020 causa emergenza coronavirus. Questo quanto stabilito dal dl Rilancio, che ha sospeso anche le procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il 23 febbraio 2020. Nonostante le misure adottate dal governo, c’è però chi ha ugualmente deciso di recedere i contratti dei dipendenti. La Naspi spetterà ugualmente a questi ex lavoratori? A spiegarlo è laleggeperututti.it, che riporta un chiarimento dell’Inps sul tema.

In questi casi, spiega il sito di consulenza e informazione legale, l’Inps ha chiarito che il dipendente licenziato tra il 17 marzo e il 17 agosto ha diritto alla Naspi, cioè al trattamento di sostegno al reddito riservato a chi ha perso involontariamente il posto di lavoro. Innanzitutto, “è stato ricordato che il diritto alla Naspi non si perde per il fatto di essere stati licenziati nonostante il divieto in vigore fino a metà agosto (termine, peraltro, che una parte della maggioranza di Governo vorrebbe prorogare fino alla fine dell’anno). Secondo l’ufficio legislativo del ministero del Lavoro, infatti, per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ‘non rileva il carattere nullo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dal datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto, atteso che l’accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito, così come l’individuazione della corretta tutela dovuta al prestatore’. C’è, comunque, la possibilità per l’Inps – continua laleggepertutti.it, di recuperare quanto versato nel caso in cui il lavoratore venga reintegrato in azienda in seguito ad una causa di lavoro. Oppure nel caso in cui il datore decida di revocare il recesso dal contratto e di chiedere per il dipendente il trattamento di cassa integrazione dalla data in cui il licenziamento avrebbe avuto efficacia”.

Altra questione, ricorda ancora laleggepertutti.it, è quella che riguarda la legittimità in sé del licenziamento per ragioni economiche nel periodo in cui è in vigore il divieto. Secondo alcuni pareri, si legge ancora, “è da considerare inefficace fino al 17 agosto (a meno di un’ulteriore proroga del divieto che, come si diceva prima, è in corso di valutazione). L’interpretazione più corretta, però, sarebbe quella di ritenere il licenziamento nullo per violazione di norme imperative. In questo caso, l’azienda sarà tenuta alla reintegrazione e al pagamento al lavoratore di un risarcimento pari alla retribuzione maturata dal recesso fino all’effettivo rientro sul posto di lavoro, con un minimo di cinque mensilità, oltre all’obbligo di pagare i contributi assistenziali e previdenziali. Il principio vale per tutti, indipendentemente dal fatto – conclude il sito di informazione legale – che l’assunzione sia avvenuta prima o dopo l’entrata in vigore del Jobs Act, cioè prima o dopo il 7 marzo 2015”.