Legale Palamara all’Anm: “Mai detto espulsione fondata su articoli stampa” 

Legale Palamara all'Anm: Mai detto espulsione fondata su articoli stampa

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Pubblicato il: 26/06/2020 11:35

“Ho letto con molta sorpresa ed altrettanta amarezza il vostro comunicato in data 24 giugno 2020 tuttora presente sul sito dell’Anm. Non mi sarei aspettato che, in risposta ad una mia intervista al quotidiano il Dubbio che conteneva, tra l’altro, legittime critiche ad una decisione assunta dal C.D.C. con particolare riguardo alle procedure adottate, mi venisse replicato di avere reso affermazioni false. Al di là dei toni utilizzati nei miei confronti che mi sembrano un po’ sopra le righe e non in linea con l’abituale dialettica associativa alla quale da tanto tempo partecipo anche con molti di Voi, mi permetto di rilevare quanto segue”. Lo afferma Roberto Carrelli Palombi, difensore dell’ex presidente dell’Anm Luca Palamara davanti all’Anm, in una lettera inviata ieri, e che l’Adnkronos ha potuto visionare, al presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, ai componenti della Giunta esecutiva centrale e per conoscenza a tutti i componenti del Comitato Direttivo Centrale.

“Al contrario di quanto da voi affermato, nella mia intervista non si dice affatto che la proposta del Collegio dei Probiviri e la delibera del Comitato Direttivo Centrale si fonda su articoli di stampa – precisa il legale – viceversa io ho affermato che Palamara si è potuto difendere davanti al Collegio dei Probiviri sulla base di una contestazione che faceva riferimento a notizie tratte da articoli di stampa (nota indirizzata al Palamara a firma del presidente del collegio dei probiviri del 22 luglio 2019 prot. 31/19/BDM/es); non a caso, in quella sede nel corso dell’audizione di Palamara tenutasi in data 2 marzo 2020, ho eccepito il difetto della contestazione, per la mancata specificazione dei comportamenti attraverso i quali si sarebbero consumate le plurime violazioni del codice etico addebitate allo stesso Palamara (verbale audizione del Palamara dinanzi al collegio dei probiviri in data 2 marzo 2020)”.

“È vero, allora era già stata acquisita da parte del collegio dei probiviri l’ordinanza cautelare emessa dalla sezione disciplinare del C.S.M. ed era conosciuta la motivazione della sentenza della Corte di Cassazione con la quale era stato respinto il ricorso proposto da Palamara; ma di detti atti non vi era alcuna menzione nella suddetta contestazione elevata dal Collegio dei Probiviri a Palamara”, rileva Roberto Carrelli Palombi nella lettera.

“Evidenziavo, quindi, che solo attraverso le conclusioni del Collegio (atto a firma del presidente del collegio dei probiviri del 2 marzo 2020 comunicato mio tramite a Palamara solo in data 12 giugno 2020), quelle contestazioni, inizialmente del tutto generiche e tali da non consentire un’adeguata difesa, si erano poi materializzate nella descrizione dei comportamenti contestati – prosegue il legale – proprio ciò, a mio avviso, poteva giustificarsi la richiesta avanzata da Palamara di rendere dichiarazioni dinanzi al C.D.C., richiesta, peraltro, già preannunciata dinanzi al Collegio dei Probiviri. In sostanza, pare evidente che a Palamara è stato negato il diritto di difendersi rispetto a comportamenti questa volta ben dettagliati e circostanziati per come descritti nelle conclusioni dei probiviri al C.D.C.”.

“Ed è stata negata anche al sottoscritto la possibilità di intervenire al C.D.C. per illustrare le ragioni sottese alla richiesta di Palamara – continua Carrelli Palombi – ciò ha determinato la necessità dell’intervista, resa peraltro, nonostante la forte attenzione mediatica alla vicenda, esclusivamente ad un quotidiano particolarmente attento alle problematiche attinenti al funzionamento della Giustizia ed alle attività delle componenti delle associazioni di categoria coinvolte”.

“Mi sembra ancora necessario precisare che il procedimento disciplinare a carico di Palamara dinanzi al C.S.M. non è stato affatto definito, essendosi esaurita solo la fase cautelare ed i rinvii della trattazione del procedimento dinanzi al Collegio dei Probiviri sono stati determinati, come può evincersi dai verbali del Collegio, solo da impedimenti dello scrivente o dello stesso Palamara – aggiunge ancora Carrelli Palombi – solo in data 12 dicembre 2019 era stato chiesto, tra l’altro, di attendere il deposito della sentenza della Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Palamara, la cui trattazione era avvenuta all’udienza del 3 dicembre 2019”.

“Nulla posso dire sulla strategia difensiva di Palamara nel procedimento che lo riguarda pendente dinanzi alla Procura della Repubblica di Perugia e su eventuali acquisizione di atti da parte dell’Anm – aggiunge – viceversa, come a voi certamente noto, a Palamara, da quell’autorità giudiziaria, è stata negata, allo stato, la possibilità di acquisire elementi probatori, a suo dire utile, per chiarire i fatti oggetto di contestazione da parte del Collegio dei Probiviri”.

“Alla luce di quanto fin qui esposto e risultante dagli atti in vostro possesso e dal testo chiarissimo della mia intervista al quotidiano ‘Il Dubbio’, vi invito a rettificare il contenuto del vostro comunicato in data 24 giugno 2020, sicuramente frutto di un fraintendimento delle mie dichiarazioni”, conclude il legale di Palamara.