Cig, cosa fare al termine delle 18 settimane 

Cig, cosa fare al termine delle 18 settimane

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Pubblicato il: 18/07/2020 06:52

Cassa integrazione prorogata. E il decreto Rilancio diventato legge ha quindi determinato la possibilità di fruire di 18 settimane di cassa integrazione in totale con causale ‘COVID-19 nazionale’. La circolare INPS del 10 luglio n.84 – spiega Money.it – ha fornito delle indicazioni su cosa fare per la cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario una volta che tutte le 18 settimane sono state fruite.

La cassa integrazione per l’emergenza, anche in deroga, può essere richiesta per 9 settimane più ulteriori 5 entro il 31 agosto 2020. Ci sono poi 4 settimane che possono essere richieste tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020, ma anche per periodi antecedenti come stabilito dal decreto n.52/2020. Una volta terminate le 18 settimane di cassa integrazione con causale COVID-19 i datori di lavoro possono fare richiesta di cassa integrazione ulteriore secondo la normativa solitamente in vigore.

La domanda di cassa integrazione ordinaria deve rientrare nelle causali previste dal decreto n.95442/2016, come per esempio “mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato”. Le regole ordinarie definiscono anche la durata della CIGO come da decreto n.148/2015. Le causali ordinarie sono utilizzabili al termine delle 18 settimane anche se l’azienda evidenzia il legame delle stesse con l’epidemia di COVID-19 e in questo caso nella valutazione istruttoria non si dovrà verificare la sussistenza dei requisiti della transitorietà dell’evento e della non imputabilità dello stesso al datore di lavoro e ai lavoratori. Al termine delle 18 settimane con causale COVID-19 le aziende possono fare richiesta della cassa integrazione ordinaria anche se la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa deriva da un ordine della pubblica autorità o di un ente pubblico. Esiste a tal proposito un’apposita causale che rientra in quelli che sono definiti EONE, vale a dire eventi non evitabili, come ad esempio un sisma o un’alluvione. Per l’assegno ordinario dai Fondi di solidarietà bilaterali bisognerà ugualmente fare riferimento alle disposizioni previste dai singoli regolamenti.