Superbonus 110%, cosa serve per le pratiche 

Superbonus 110%, cosa serve per le pratiche

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Pubblicato il: 24/07/2020 06:57

Il visto di conformità dei dati che certificano il possesso dei requisiti richiesti per la detrazione d’imposta sarà necessario per poter beneficiare del superbonus del 110%, come spiega laleggepertutti.it. Lo ha chiarito il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nel suo intervento davanti alla Commissione bicamerale di vigilanza sull’Anagrafe Tributaria.

In un primo momento, infatti, il decreto Rilancio sembrava suggerire che il visto rilasciato dagli intermediari abilitati sarebbe obbligatorio solo «ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura» di tutti i crediti d’imposta, cioè anche per quelli diversi dal superbonus. Ma non per l’opzione della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, quella, cioè, che dà diritto al recupero in diversi anni del 110% della spesa sostenuta.

Nel passaggio con cui il Parlamento ha convertito il decreto in legge, invece, ha sancito l’obbligatorietà, che il visto di conformità è obbligatorio, oltre che per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, anche «ai fini della detrazione del 110%». Inoltre, per quanto riguarda il sismabonus al 110%, è previsto che chi rilascia il visto di conformità (che appunto dovrebbe esserci solo in caso di opzione per la cessione o per lo sconto) deve verificare la «presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati».

C’è, però, un problema che riguarda la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione desiderata (detrazione, cessione del credito, sconto in fattura). Secondo Ruffini, infatti, «solo in caso di interventi con detrazione d’imposta del 110% la citata comunicazione sarà trasmessa dal soggetto che rilascia il visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione». Tuttavia, il testo del decreto convertito in legge sostiene che il visto di conformità è necessario in tutti i casi di opzione «per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121» del decreto stesso, vale a dire, non solo per la maxi-detrazione del 110%, ma anche per tutte le altre detrazioni per le quali sarà possibile effettuare l’opzione. Si attendono chiarimenti.