Natale, spostamenti tra comuni: faq, regole e divieti 

Natale, spostamenti tra comuni: faq, regole e divieti

(Fotogramma)

Pubblicato il: 22/12/2020 14:51

Spostamenti tra comuni a Natale, il Viminale chiarisce con una circolare che diventa anche una risposta alle ‘faq’ dei cittadini su divieti, autocertificazione, zona rossa e seconde case. Nel’atto inviato ai prefetti si fa riferimento alle misure previste dal Decreto Natale per arginare la diffusione del coronavirus. Il provvedimento è in vigore tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, con riferimento ai giorni in zona rossa e quelli in zona arancione. “Rispetto al divieto di mobilità intercomunale che vige nella cosiddetta area arancione, la disposizione consente in via derogatoria” nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, si legge nella circolare, inviata dal Viminale ai prefetti, che .

“Si osserva-precisa nella circolare il Viminale-che la dimensione demografica è riferita al solo comune a quo, e non anche a quello ad quem, per il quale non ha dunque rilievo il dato demografico, mentre invece rileva, in senso ostativo allo spostamento, la circostanza che i comuni di destinazione abbiano la qualifica di capoluogo di provincia”. Il riferimento ai 5000 abitanti riguarda quindi il comune da cui ci si sposta. Non è possibile, invece, raggiungere un capoluogo di provincia a prescindere dalla distanza.

Per gli spostamenti al di fuori del comune, serve l’autocertificazione: “In relazione agli spostamenti” che possono avvenire fuori dal proprio comune nei giorni arancioni e nei giorni rossi “verso una sola abitazione nella stessa regione tra le 5 e le 22 nei limiti di due persone” nell’arco temporale tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, la relativa “ragione giustificativa potrà essere addotta tramite il ricorso alla consueta modulistica di autodichiarazione, nella parte in cui si fa riferimento a ‘motivi ammessi dalle vigenti normative'”, precisa il Viminale.

”Sono consentiti, senza limiti di orario, gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell’ambito di un’associazione di volontariato, anche in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o svantaggio. Conseguentemente, per lo spostamento legato a tali attività, potrà addursi a motivo giustificativo l’espletamento del servizio di volontariato sociale”, prosegue la circolare.

“L’accesso ai luoghi di culto e la partecipazione alle funzioni religiose restano comunque consentite” e ”anche in questi casi troveranno applicazione i limiti orari imposti dal cosiddetto coprifuoco”.