Tasse non pagate, ecco quando vanno in prescrizione  

(Adnkronos)

Quando vanno in prescrizione le tasse non pagate? Solo così ci si libera dai debiti quando non si è potuto (o voluto) fare ricorso al giudice e l’atto di pagamento è divenuto definitivo. Chiedersi quando vanno in prescrizione le tasse non pagate equivale a sapere quando vanno in prescrizione le cartelle esattoriali poiché sono queste l’ultimo tassello di una lunga serie di atti rivolta al recupero delle imposte ricorda laleggepertutti.it.

Non pagare le tasse è, innanzitutto, un illecito tributario, di carattere quindi amministrativo. La conseguenza è l’applicazione di una sanzione pecuniaria che si aggiunge all’importo originariamente dovuto. Così l’importo delle somme dovute allo Stato, alla Regione, alla Provincia o al Comune lievita per il solo fatto di non aver pagato nei termini. La pendenza di tale debito comporta una conseguenza di carattere patrimoniale: l’avvio della procedura di riscossione esattoriale che culmina con il pignoramento dei beni del contribuente.

Solo al superamento di determinate soglie stabilite dalla legge l’evasione fiscale fa scattare anche conseguenze di carattere penale. Il più delle volte si tratta di importi talmente alti da essere applicabili per lo più agli imprenditori. Sul punto leggi L’evasione fiscale è reato? Tanto per fare un esempio, l’omesso versamento Iva diventa reato solo se, in un singolo anno d’imposta, il debito con l’erario raggiunge 150mila euro. In questo caso, dunque, alle conseguenze di carattere tributario (applicazione delle sanzioni e pignoramento) si aggiungono anche quelle di carattere penale.

Chi riscuote le tasse non pagate?

Abbiamo appena detto che chi non paga le tasse nei termini indicati dalla legge subisce una procedura di accertamento fiscale e, successivamente, quella di riscossione esattoriale. La prima, che mira a contestare l’illecito e a sollecitare il pagamento bonario, è condotta direttamente dall’ente titolare del credito (ad esempio l’Agenzia delle Entrate, l’Inps, il Comune). La seconda invece, che ha come scopo l’esecuzione forzata tramite il pignoramento dei beni del debitore, è gestita dall’Agente per la riscossione esattoriale: Agente che, per i crediti dovuti allo Stato, è Agenzia Entrate Riscossione, mentre per quelli dovuti agli enti locali, è la società di riscossione locale con cui l’ente ha stretto una apposita convenzione.

Quanto tempo per riscuotere le tasse?

La legge fissa dei termini massimo per accertare il mancato pagamento delle tasse e, una volta accertata l’inadempienza, per riscuoterle. Partiamo dall’accertamento. Se è in contestazione una dichiarazione dei redditi non veritiera (si pensi al caso di chi occulti dei redditi in nero o incrementi artificialmente i costi), gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Se invece è in contestazione la stessa presentazione della dichiarazione (nel caso cioè in cui questa venga omessa o sia nulla), l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Per quanto riguarda invece la riscossione, i termini sono diversi a seconda del tipo di tassa. In particolare:

Irpef: 10 anni;

Irap: 10 anni;

Ires: 10 anni;

Iva: 10 anni;

Imposta di bollo: 10 anni;

Imposta ipotecaria: 10 anni;

Imposta catastale: 10 anni;

Canone Rai: 10 anni;

Contributi alla Camera di Commercio: 10 anni;

Imu: 5 anni;

Tari: 5 anni;

Tasi: 5 anni;

Tosap: 5 anni;

Sanzioni amministrative: 5 anni;

Violazioni del codice della strada: 5 anni;

Contributi previdenziali Inps: 5 anni;

Contributi assistenziali Inail: 5 anni;

Bollo auto: 3 anni.

Scaduti questi termini, le tasse non accertate ed il cui mancato pagamento non è stato contestato al contribuente cadono in prescrizione.

Quando cadono in prescrizione le cartelle esattoriali?

Se l’Ente titolare del credito (ad es. Agenzia Entrate, Comune, Inps, ecc.) contesta al contribuente, nei termini appena indicati, l’omesso versamento delle tasse, e non interviene alcun pagamento, la pratica passa all’Agente per la riscossione esattoriale che, come abbiamo detto prima, per i crediti della Pubblica Amministrazione è Agenzia Entrate Riscossione. Quest’ultimo notifica al contribuente la cartella esattoriale e, dopo di questa, avvia gli atti cautelari (ad es. ipoteca, fermo) e/o esecutivi (pignoramento). Se dopo la cartella esattoriale non viene avviata alcuna azione legale, scatta anche in questo caso la prescrizione.

Tuttavia, se non ci sono dubbi sui termini di prescrizione delle tasse (v. sopra), sui tempi di prescrizione delle cartelle esattoriali si registrano due diverse interpretazioni.

Secondo una prima interpretazione – che al momento sembra essere quella più seguita – i termini di prescrizione delle cartelle sono gli stessi di quelli previsti per le imposte o sanzioni che sono alla loro stessa base. Così, ad esempio, una cartella relativa ad Iva, si prescriverebbe nel termine di 10 anni, mentre una per il bollo auto nel termine di 3 anni.

Secondo invece un orientamento che si sta via via sempre più affermando, anche dinanzi alla stessa Cassazione, la prescrizione delle cartelle esattoriali è sempre di cinque anni, a prescindere dal tipo di somma riscossa. Leggi sul punto Cartella esattoriale: prescrizione sempre di cinque anni.

Questa posizione è stata sposata, proprio di recente, da un altro (l’ennesimo) tribunale: la Commissione Tributaria Provinciale di Varese. Secondo quest’ultima, i crediti erariali, quindi pur attinenti imposte dirette e Iva, contenuti in una intimazione di pagamento che ne contenga anche i relativi titoli esattoriali, si prescrivono nel termine di cinque anni poiché tali ultime cartelle sono atti amministrativi.

La Ctp si è attenuta all’orientamento di Cassazione con cui è stata messa in evidenza la natura dell’atto esattoriale (la cartella), quale provvedimento amministrativo che, pur se cumulante in sé le caratteristiche del titolo esecutivo, risulta comunque privo della capacità di acquisire efficacia di giudicato. Per tali ragioni è stato applicato il termine prescrizionale quinquennale sotteso a ogni atto amministrativo.