Bonus facciate 2021, come funziona: i requisiti 

(Adnkronos)

Il bonus facciate è stato prorogato per il 2021 e l’Enea ha introdotto alcune novità, soprattutto per quanto riguarda la documentazione per avere accesso alla detrazione. Più flessibile del superbonus del 110% – che promette di fare certi lavori di ristrutturazione gratis negli edifici – il bonus facciate, ricorda laleggepertutti.it, non richiede i cosiddetti ‘interventi trainanti’ per avere la detrazione fiscale del 90%. I lavori si devono limitare alle facciate, certo, e la normativa pone diversi limiti. Ma si pensi che, se l’immobile si trova in una determinata zona della città, si recupera il 90% anche solo per un intervento di pulitura e tinteggiatura dell’esterno dell’edificio.

Ecco, in modo sintetico, come rimangono le cose per quest’anno, chi ha diritto al bonus facciate e per quali lavori e cosa viene chiesto ora per recuperare il 90% della spesa sostenuta.

Bonus facciate: cos’è?

Il bonus facciate è una detrazione fiscale del 90% sulle spese sostenute per la realizzazione di interventi di recupero e di restauro della facciata esterna di edifici già esistenti di qualsiasi categoria catastale che si trovino in zona A o B. Queste aree sono individuate nel decreto 1444/1968, ma le Regioni o i Comuni possono indicare delle zone assimilabili in base alle loro normative o regolamenti.

La detrazione viene ripartita in 10 quote annue di pari importo, quindi i soldi si recuperano con la dichiarazione dei redditi in 10 anni. In alternativa, è possibile optare per la cessione del credito d’imposta alla banca, ad un intermediario finanziario o all’impresa che esegue i lavori sotto forma di sconto in fattura. In questo modo, si otterrà il beneficio subito, senza attendere i 10 anni previsti per la normale detrazione fiscale.

Bonus facciate: chi lo può chiedere?

Possono chiedere il bonus facciate tutti i contribuenti, che si tratti di persone residenti in Italia o all’estero oppure che siano soggetti Irpef o passivi Ires. L’importante è che possiedano a qualsiasi titolo l’immobile su cui dovrà essere fatto l’intervento.

Resta escluso chi ha esclusivamente un reddito assoggettato a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Bonus facciate: per quali lavori?

Vengono ammessi alla detrazione del 90% soltanto i lavori effettuati sulle strutture opache della facciata, sui balconi e su ornamenti e fregi, a condizione che si tratti di facciate visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. In sostanza, non possono fruire del bonus le facciate interne dell’edificio, come quelle che danno ad esempio su cortili e giardini interni condominiali.

È possibile chiedere l’agevolazione per le spese di consolidamento della facciata esterna ma anche per un semplice lavoro di tinteggiatura o di pulitura o per interventi su grondaie e pluviali, parapetti e cornici.

Il 90% di detrazione viene applicato pure sulle spese per:

la progettazione o altri costi legati a prestazioni professionali collegate agli interventi;

l’Iva sui lavori;

l’acquisto del materiale;

l’imposta di bollo;

i diritti pagati per ottenere i titoli abitativi edilizi.

Bonus facciate: quali documenti servono?

Secondo gli ultimi recenti aggiornamenti dell’Enea, chi deve fare degli interventi su più del 10% dell’intonaco è tenuto a rispettare gli stessi adempimenti previsti per l’ecobonus. Questo vuol dire che per ottenere il bonus facciate del 90% serve ottenere e conservare:

l’asseverazione con cui un tecnico abilitato certifica che i requisiti richiesti ed i lavori effettuati corrispondono. In alternativa, è valida anche la certificazione del direttore dei lavori sulla conformità al progetto;

l’Ape, cioè l’attestato di prestazione energetica, di ogni unità immobiliare per cui viene richiesta la detrazione;

la copia della relazione tecnica;

le schede tecniche dei materiali utilizzati;

l’asseverazione sulla «congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati» in caso di lavori che interessino almeno il 10% dell’intonaco o che siano influenti dal punto di vista tecnico.

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori del collaudo delle opere occorre inviare all’Enea la scheda degli interventi effettuati, redatta da un tecnico abilitato iscritto ad un albo professionale.