Imu 2020, domani scadenza seconda rata: cosa c’è da sapere 

Imu 2020, domani scadenza seconda rata: cosa c'è da sapere

Foto Fotogramma

Pubblicato il: 15/12/2020 15:26

Domani scade la seconda rata dell’Imu per l’anno 2020, ma non per tutti. Sono esclusi dal versamento i titolari di attività economiche colpite dai provvedimenti restrittivi adottati dal governo per far fronte all’emergenza coronavirus. FiscoEquo, la rivista online di Lef, ricorda inoltre che l’Imu – che è la principale imposta sul patrimonio immobiliare – da quest’anno assorbe anche la Tasi, cioè la soppressa Tassa sui servizi indivisibili ed è destinata, soprattutto, a finanziare i Comuni dove sono ubicati i fabbricati e i terreni assoggettati a tale tributo.

La base imponibile è costituita, per gli immobili censiti in catasto con attribuzione di rendita catastale, dal valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%, per un moltiplicatore distinto per categoria di immobile. Fanno eccezione le aree fabbricabili per le quali la base imponibile è costituita dal valore venale all’inizio dell’anno di imposizione. Un’ulteriore particolarità riguarda i terreni agricoli, nonché, quelli non coltivati, per i quali il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale (cioè il reddito catastale imputato al proprietario del fondo), rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

A prescindere dalle agevolazioni connesse all’emergenza covid, ricorda FiscoEquo, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle cosiddette di lusso, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli), che le utilizzano come abitazione principale.

L’Imu è ordinariamente dovuta dal proprietario, dall’usufruttuario, dal titolare del diritto di abitazione, dal locatario in una locazione finanziaria (leasing), da chi ha un diritto di enfiteusi su terreni o ancora dal titolare di un diritto di superficie.

Il ‘decreto rilancio’ aveva già cancellato la prima rata dell’Imu (rata di giugno) per le categorie di seguito indicate, le quali, in base al ‘decreto di Agosto’ hanno ulteriormente ottenuto la cancellazione anche della seconda rata, quella, appunto, in scadenza il 16 dicembre prossimo. Si tratta di immobili destinati a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi; da segnalare che è stato disposto che l’esenzione per le pertinenze, vale anche per la prima rata (nel ‘decreto Rilancio’ ciò non era stato previsto); per i bed & breakfast e le case vacanze, l’attività svolta negli immobili deve essere esercitata in forma imprenditoriale da parte dei soggetti passivi dell’Imu.

Sono anche esentati gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni. La condizione è che i soggetti passivi d’imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate (fanno solamente eccezione gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali).

Inoltre, il ‘decreto di Agosto’, ha cancellato, stavolta solo la seconda rata dell’Imu, per le seguenti categorie di immobili: rientranti nella categoria catastale D3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli; destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili. Per gli immobili di categoria D3 di cui sopra, l’esenzione si applicherà anche nel 2021 e 2022, salvo approvazione Ue. Con il Decreto Ristori, è stato abolito il versamento per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col Dpcm 24 ottobre 2020, a prescindere dalla zona in cui operano i soggetti.

Si tratta delle categorie economiche riportate nell’Allegato 1 al decreto (tra gli altri sono interessati i settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi). Con il Decreto Ristori Bis è stata prevista l’esenzione dal versamento della seconda rata Imu per le attività elencate nell’allegato 2 al Dl, ma a condizione che si tratti di attività ubicate in zona rossa. Si precisa che per l’esonero, è sufficiente che l’immobile sia ubicato nella fascia ‘rossa’ nel periodo compreso tra l’emanazione del Dpcm 3 novembre 2020 e la data di scadenza del versamento della seconda rata dell’Imu (16 dicembre 2020), indipendentemente dalla circostanza che durante tale periodo il territorio della regione interessato passi in una fascia diversa.

Anche per gli esoneri previsti dai decreti Ristori, l’agevolazione spetta a condizione che il soggetto passivo sia gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi.