Coronavirus, stop mutui prima casa 

Coronavirus, stop mutui prima casa

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Pubblicato il: 30/03/2020 12:29

È confermata la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa prevista dal decreto Cura Italia del 17 marzo; le domande possono essere presentate a partire da oggi.

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha firmato il decreto attuativo che contiene anche l’estensione dell’operatività del Fondo solidarietà per i mutui sulla prima casa ad ulteriori categorie di beneficiari. Lo evidenzia laleggepertutti.it sulla base delle informazioni diffuse dal Mef.

”A seguito della firma del ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che integra il regolamento del Fondo di Solidarietà (il cd fondo Gasparrini) per i mutui per l’acquisto della prima casa. I titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi”, spiega la nota.

Per effetto delle nuove norme, chi ha contratto un mutuo per finanziare l’acquisto della propria abitazione potrà sospendere i pagamenti fino a 18 rate se è lavoratore dipendente ed ha perduto il lavoro o è cassintegrato oppure se è lavoratore autonomo o libero professionista ed ha riscontrato una diminuzione dei ricavi di almeno il 33% a causa delle chiusure o altre restrizioni Covid-19.

La novità del provvedimento di oggi riguarda l’estensione ai lavoratori dipendenti cassintegrati e ai lavoratori autonomi: ”In seguito all’emergenza Covid, l’operatività del fondo Gasparrini è stata estesa: ora vi possono accedere anche i lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni e i lavoratori autonomi che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019”.

Per beneficiare della sospensione non c’è alcun vincolo di situazione reddituale e patrimoniale legata all’Isee: ”Per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione”.

Il provvedimento spiega anche come ottenere la sospensione del mutuo: “Il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria”, spiega il ministero dell’Economia.

”Per quest’ultima occorre fare riferimento alla modulistica che è stata aggiornata e semplificata rispetto alla precedente ed è disponibile da lunedì 30 marzo sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle finanze”, conclude il ministero.