Naspi 2020, 2 mensilità in più: chi ha diritto 

Naspi 2020, 2 mensilità in più: chi ha diritto

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Pubblicato il: 25/06/2020 09:43

I disoccupati che non hanno percepito alcuna indennità legata al coronavirus hanno diritto a ricevere due mensilità in più di Naspi o di Dis-Coll. La proroga dei trattamenti scaduti tra il 1° marzo ed il 30 aprile scorsi, per un importo pari all’ultima mensilità, viene disposta d’ufficio dall’Inps e, quindi, non sarà necessario presentare domanda. Lo ha chiarito una recente circolare dell’Istituto, come sottolinea laleggepertutti.it.

La comunicazione dell’Inps precisa, dunque, che potrà beneficiare del prolungamento della Naspi e della Dis-Coll chi non è stato destinatario delle indennità Covid-19, disposte con i decreti Cura Italia e Rilancio. Il riferimento è ai trattamenti previsti a favore di liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago. Non possono beneficiare della proroga i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori del settore agricolo e quelli dello spettacolo. Lo stesso vale per i lavoratori domestici e i lavoratori sportivi, che già percepiscono le indennità rispettivamente di 500 euro e di 600 euro contenute nel decreto Rilancio. Escluso, infine, chi ha beneficiato della Naspi in forma anticipata per iniziative di autoimprenditorialità nel caso in cui il periodo teorico di spettanza sia finito tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020. Le esclusioni saranno controllate centralmente dall’Inps.

La proroga di queste mensilità prevede le stesse regole che vengono applicate nei periodi ordinari. Significa che la Naspi resta sospesa per chi trova una nuova occupazione per almeno sei mesi, mentre la Dis-Coll si congela in caso di rioccupazione fino a cinque giorni.

Per quanto riguarda i lavoratori agricoli completamente sospesi dalla prestazione lavorativa che percepiscono Naspi e Dis-Coll e reddito di cittadinanza, possono stipulare contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni.

In particolare, l’Inps precisa che a questi lavoratori non si applicano le misure di sospensione, abbattimento e decadenza ordinariamente previste se i contratti non superano la soglia massima di 2mila euro per il 2020 e la durata di 30 giorni, calcolati sulla base delle giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto. Nel caso in cui vengano superati questi limiti, i lavoratori che percepiscono Naspi e Dis-Coll sono tenuti a comunicare all’Inps il reddito annuo previsto entro un mese dall’inizio dell’attività.