Cassa integrazione, le novità da settembre 

Cassa integrazione, le novità da settembre

Pubblicato il: 22/08/2020 10:12

Si apre un nuovo periodo di cassa integrazione Covid-19. L’Inps ha spiegato le prossime tappe dell’ammortizzatore sociale che da mesi è diventato per centinaia di migliaia di lavoratori un salvagente nel mare della crisi economica provocata dal coronavirus, come sottolinea laleggepertutti.it.

In virtù del decreto Agosto, le nuove scadenze per tutte le tipologie di cassa integrazione Covid-19 (ordinaria, in deroga e Asso) entreranno in vigore il 1° settembre. È previsto un massimo di 18 settimane, fruibili dal 13 luglio al 31 dicembre in due distinti periodi, vale a dire in due pacchetti di nove settimane ciascuno. Significa che per ora si può fare domanda per le prime nove settimane, cioè quelle che vanno dal 13 luglio al 30 settembre. Successivamente, sarà possibile richiedere le altre nove settimane di trattamento.

Questo secondo pacchetto di cassa integrazione, a differenza del primo, è però legato al confronto del fatturato al primo semestre del 2020 e di quello ottenuto nello stesso periodo dell’anno precedente. Dal rapporto emerso tra questi due dati dipenderà l’entità di un contributo da versare, che va calcolato sulla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro in cassa integrazione. Nel dettaglio, ricorda laleggepertutti.it, questo contributo è dovuto:

al 9% se la riduzione del fatturato da un periodo all’altro è stata inferiore al 20%; al 18% se non si riscontra una riduzione del fatturato.

È, invece, esente dal contributo: chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019; chi ha avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.

Come si può immaginare, ci sarà da allegare alla domanda per le seconde nove settimane di cassa integrazione un’autocertificazione in cui si attesti il risultato del confronto tra i due fatturati, cioè l’eventuale riduzione rilevata. In mancanza di questa attestazione, viene applicato un contributo del 18%.

Le domande vanno inviate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui è iniziato il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. L’Istituto, comunque, fornirà ulteriori indicazioni in merito.