Dpcm Natale 2020, cosa si può fare? Le risposte a tutte le domande 

Dpcm Natale 2020, cosa si può fare? Le risposte a tutte le domande

Pubblicato il: 07/12/2020 11:13

Spostamenti tra comuni, cenoni, seconde case, ristoranti, coprifuoco. Cosa si può fare? Il nuovo Dpcm e il decreto varati in vista di Natale sono destinati ad avere effetti nelle imminenti festività. Ecco le risposte alle domande.

Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti tra Regioni diverse e da/per le Province autonome di Trento e Bolzano, anche per raggiungere le seconde case, come ricorda la leggepertutti.it. Nei giorni 25 e 26 dicembre e primo gennaio sono vietati su tutto il territorio nazionale anche gli spostamenti tra Comuni. Su tutto il territorio nazionale resta il divieto di spostarsi dalle ore 22 alle ore 5. Il 31 dicembre questo divieto è esteso dalle ore 22 alle ore 7 del mattino del primo gennaio.

Saranno sempre consentiti (anche nelle ore notturne) gli spostamenti per esigenze lavorative, necessità o per motivi di salute. Nei casi di necessità rientra anche la possibilità di prestare assistenza a persone non autosufficienti. In ogni caso, è sempre consentito il rientro nel Comune in cui si ha la residenza, il domicilio o in cui si abita con continuità o periodicità. Ciò permetterà, ad esempio, il ricongiungimento di coppie che sono lontane per motivi di lavoro ma che convivono con una certa frequenza nella medesima abitazione.

Quali sono le regole valide per gli spostamenti nell’area rossa?

All’interno dell’area rossa, è vietato ogni spostamento, sia nello stesso Comune che verso Comuni limitrofi (inclusi quelli dell’area gialla o arancione), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute. Non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso.

Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione per uscire, è obbligatorio restare a casa, per il bene di tutti.

Quali sono le regole valide per gli spostamenti nell’area arancione?

Nell’area arancione è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Inoltre, sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune). Sono comunque consentiti gli spostamenti, verso qualsiasi area, che siano strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. È consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.

Quali sono le regole valide per gli spostamenti nell’area gialla?

Nell’area gialla è consentito spostarsi dalle 5 alle 22 senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Se mi trovo fuori Regione o fuori dal mio Comune, posso rientrare a casa?

Chi si trova già fuori dalla Regione e dal proprio Comune al momento dell’entrata in vigore dei divieti del nuovo Dpcm può sempre fare ritorno a casa.

Area rossa: gli spostamenti devono essere giustificati? Devo portare con me un’autodichiarazione?

Nell’area rossa, Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali.

Area arancione: devo portare un’autodichiarazione per motivare gli spostamenti?

Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio Comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali.

La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Area gialla: gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo?

Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare i propri spostamenti. Dalle 22 alle 5, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali.

Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficiente?

Sì, è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?

Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.

Posso accompagnare mio figlio dai nonni o andarlo a riprendere prima o dopo il lavoro?

È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore.

In tal caso, i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.

Le coppie lontane possono ricongiungersi?

Il ricongiungimento per le coppie lontane è previsto soltanto per stare nell’abitazione in cui si vive abitualmente si vive. Chi lavora o studia fuori, può raggiungere il partner nell’abitazione principale. Il ricongiungimento è consentito se si tratta di coppie conviventi, anche se solo di fatto.

Rientri dall’estero

Gli italiani che si troveranno all’estero per turismo tra il 21 dicembre e 6 gennaio, al rientro dovranno sottoporsi alla quarantena.

La quarantena è prevista anche per i turisti stranieri in arrivo in Italia nello stesso periodo.

Inoltre, dovrà sottoporsi a quarantena chi entrerà in Italia dal 7 al 15 gennaio, avendo soggiornato o transitato in altri Paesi, per turismo, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio.

Impianti sciistici e crociere

Gli impianti per sciatori amatoriali resteranno chiusi dal 4 dicembre e fino al 6 gennaio.

Dal 21 dicembre al 6 gennaio, sono sospese tutte le crociere in partenza, scalo o arrivo in porti italiani.

Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, può spostarsi?

No, in ogni area è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso Covid-19. In quest’ultimo caso, è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.

Sono consentiti gli spostamenti per fare visita a chi è ricoverato in una struttura detentiva a carattere ospedaliero?

Fermo quanto esposto nella Faq relativa con riferimento alla possibilità di spostamenti per far visita alle persone detenute, per quelle ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero sussiste l’ulteriore limitazione per cui l’accesso in dette strutture detentive ospedaliere da parte dei parenti di pazienti ivi ristretti è consentito solo nei casi e con le modalità individuati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa, per cui occorre preventivamente informarsi presso la Direzione per sapere se l’accesso sia o meno consentito e, in caso affermativo, a quali condizioni.

Negozi e centri commerciali

Dal 4 dicembre al 6 gennaio, i negozi potranno rimanere aperti fino alle ore 21. In area rossa, resteranno comunque in vigore le limitazioni alle tipologie di prodotti vendibili già previste.

Dal 4 dicembre al 15 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi, nei centri e parchi commerciali saranno aperti solo alimentari, farmacie e parafarmacie, sanitarie, tabacchi, edicole e vivai.

Posso fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui abito?

Nella zona rossa e nella zona arancione, gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.

Nella zona gialla, è possibile fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui si abita purché entrambi i Comuni si trovino nell’area gialla.

Quando posso fare acquisti in un altro Comune?

Laddove il proprio Comune non disponga di appositi punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.

Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?

In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa.

Posso raggiungere la seconda casa?

Nelle zone arancioni, l’accesso alla seconda casa è sempre consentito dalle 5 alle 22 nel proprio comune. Dalle 22 alle 5, o se si trova in un altro Comune, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.

Nelle zone rosse, in considerazione del divieto di spostarsi, l’accesso alla seconda casa può essere consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.

È possibile raggiungere la seconda casa nella zona gialla? Sì, se sia la prima che la seconda casa si trovano entrambe in un comune dell’area gialla. Se la seconda casa si trova in un comune dell’area arancione o di quella rossa, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.

Posso andare in chiesa o negli altri luoghi di culto?

Nelle zone rosse, è possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione.

Nelle zone arancioni e nelle zone gialle, sì, dalle 5 alle 22. Invece, dalle 22 alle 5, vige un regime degli spostamenti analogo a quello relativo alla zona rossa.

Posso portare in auto persone non conviventi?

Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina.

L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

Durante gli spostamenti, posso transitare nei territori delle aree con restrizioni diverse dalla mia?

Il transito nelle aree con restrizioni agli spostamenti diverse dalla propria è consentito, come ogni altro spostamento verso Comuni o Regioni differenti, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune). È inoltre consentito se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.

Ristorazione

Nell’area gialla bar, ristoranti e pizzerie resteranno aperti (anche nei giorni festivi) con consumo al tavolo dalle ore 5 alle ore 18. Ogni tavolo potrà ospitare al massimo 4 persone se non tutte conviventi. Dopo le ore 18 è vietato consumare cibo e bevande nei locali o per strada. Dalle ore 18 alle ore 22 è consentito l’asporto, mentre la consegna a domicilio è sempre possibile.

Nelle aree arancione e rossa le attività di ristorazione sono aperte dalle ore 5 alle ore 22 solo per l’asporto, mentre la consegna a domicilio è sempre consentita.

Alberghi

Gli alberghi rimangono aperti in tutta Italia, ma la vigilia di capodanno, il 31 sera, non sarà possibile organizzare veglioni e cene. Di conseguenza i ristoranti dei degli alberghi chiuderanno alle 18 e dopo quell’ora sarà possibile solo il servizio in camera.

I clienti degli alberghi possono consumare i pasti nei ristoranti esterni convenzionati?

Per quanto riguarda l’area rossa e l’area arancione, i ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni e rosse.

Quindi, è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tali servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva, il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.

La sospensione delle prove concorsuali pubbliche e private preselettive e scritte si estende anche alle prove orali?

No. Nel caso di procedure di esame orali che comportino la convocazione in presenza in unica sede di candidati provenienti da tutto il Paese andrà preferibilmente disposta la sospensione nelle more di un superamento dei limiti posti agli spostamenti tra aree regionali dalle vigenti disposizioni restrittive volte a fronteggiare l’emergenza epidemica. Altrimenti, le eventuali prove orali in presenza, motivate da ragioni di urgenza, dovranno sempre svolgersi con numero ristretto e programmato di ingressi, uso di dispositivi di protezione individuale e nel rispetto della distanza di sicurezza tra tutte le persone che vi partecipano e che vi assistono e, a tal fine, le prove di più candidati andranno adeguatamente scaglionate nel tempo.