Condono fiscale, che succede ai contributi?  

Condono fiscale, cosa succede se il soggetto tenuto a versare i contributi Inps ha aderito a una delle forme di pace fiscale, come la definizione agevolata?. A fare luce è La Legge per Tutti che in un articolo ricorda come i contributi previdenziali “vengono determinati in base al reddito imponibile, applicando determinate percentuali. Normalmente, per fare questa operazione si prende a base il reddito dichiarato dal contribuente; ma quando il Fisco accerta un maggior reddito, viene ricalcolato in aumento anche l’ammontare dei contributi da versare. Ciò si traduce in un maggior debito verso gli istituti di previdenza ed assistenza obbligatoria”.

La definizione agevolata delle liti pendenti

La definizione agevolata delle controversie fiscali detta comunemente “condono fiscale”, ha consentito di risolvere le liti tributarie pendenti alla data del 24 ottobre 2018 con il pagamento di un importo notevolmente ridotto rispetto a quello richiesto negli atti impositivi e precisamente pari a:

il 90% del valore della controversia in caso di ricorso pendente in primo grado;

il 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado;

il 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in secondo grado;

il 5% del valore della controversia in caso di liti pendenti in Cassazione al 19 dicembre 2018 ove l’Agenzia è risultata soccombente nei precedenti gradi di giudizio.

Il pagamento di questi importi residui è ammesso anche in via rateale (fino a un massimo di 20 rate trimestrali) da versare entro il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.

Condono fiscale e calcolo dei contributi previdenziali dovuti

“La consistente riduzione delle somme da versare per realizzare questa forma di ‘pace fiscale’ ha rappresentato indubbiamente una notevole convenienza sul piano tributario. Chi ha aderito ha potuto pagare molto meno rispetto all’importo inizialmente richiesto, con l’ulteriore vantaggio di chiudere la lite giudiziale instaurata con il Fisco e che avrebbe potuto avere un esito incerto o sfavorevole”.

“Il condono fiscale, però, ha fatto sorgere l’interrogativo sulle ripercussioni di questo abbattimento dei tributi dovuti all’Erario sulla posizione contributiva: il debito maturato verso gli Enti previdenziali, a partire da quello con l’Inps – scrive La Legge per Tutti – rimane ancorato al reddito imponibile determinato nell’avviso di accertamento definito in via agevolata oppure può essere proporzionalmente ridotto? La questione è di importanza fondamentale perché nel secondo caso il debito contributivo potrebbe ridursi di parecchio, nelle medesime proporzioni di quello fiscale”.

L’impugnazione degli avvisi di addebito Inps

“Molti contribuenti hanno perciò impugnato davanti al giudice del lavoro gli avvisi di addebito emessi dall’Inps sostenendo quest’ultima ipotesi e chiedendo quindi la riparametrazione dei contributi al minor reddito”.

“Le leggi che hanno introdotto le varie edizioni dei condoni fiscali (il primo è del 2011, l’ultimo del 2019 si estende a buona parte del 2018), però, tacciono su questo importante punto e così la questione è stata risolta dalla giurisprudenza: prima con esiti alterni e variegati” e, poi, con una “posizione consolidata”, scrive La Legge per Tutti.

La cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio tributario

“Il punto di partenza è che la ‘cessazione della materia del contendere’, vale a dire l’estinzione del giudizio nei casi di definizione agevolata delle pendenze tributarie con il condono, non si ripercuote sui contributi previdenziali che erano stati accertati dall’Agenzia delle Entrate, neanche quando l’accertamento non era ancora divenuto definitivo. La legge, infatti, ha sempre tenuto nettamente distinte la pace fiscale e la pace contributiva”.

“Una tesi sostenuta dalla giurisprudenza di merito – ma che sembra ormai superata dalle pronunce della Cassazione – sosteneva che l’effetto della definizione della lite tributaria doveva riflettersi anche nelle controversie davanti al giudice ordinario riguardanti le pretese sui contributi previdenziali ed assicurativi, poiché anch’esse scaturivano dal medesimo accertamento di maggior reddito”.

“Questo significava che l’Inps non avrebbe potuto pretendere il pagamento dei maggiori contributi previdenziali su redditi che non erano stati accertati in modo definitivo, in quanto la lite era stata ‘interrotta’ dalla definizione agevolata, e così estinta prima di arrivare ad una sentenza irrevocabile”.

Calcolo dei contributi Inps in caso di condono fiscale: la posizione della Cassazione

“Si tratta di un argomento essenzialmente di natura formale e processuale, comunque pregevole e degno di considerazione”, rileva La Legge per Tutti, “ma la Corte di Cassazione la pensa diversamente”.

“Con una nuova ordinanza, che si innesta sul solco di altre precedenti pronunce, i giudici di piazza Cavour affermano che la facoltà di pagamento ridotto rispetto all’importo originario, offerta dal condono, ha effetto solo ai fini fiscali e non sulla pretesa contributiva dell’Inps, che mantiene così il diritto a riscuotere l’intero credito, calcolato in base al reddito che era stato accertato nell’atto impositivo”.

“L’importo fiscale abbattuto e valevole ai fini della sanatoria, dunque, non rileva ai fini del debito contributivo, che continua ad essere quello basato sull’avviso di accertamento iniziale, che non viene intaccato dall’avvenuta definizione agevolata”.

I rapporti tra l’avviso di accertamento dell’Agenzia Entrate e l’avviso di addebito Inps

“‘Il sistema di accertamento, liquidazione e riscossione è comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, in cui gli atti di accertamento disposti dall’Agenzia delle Entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, afferma la Suprema Corte”, riporta la Legge per Tutti.

“Pertanto – prosegue il Collegio – ‘una volta che l’Inps abbia invocato tale accertamento, esso può essere sufficiente a suffragare la pretesa contributiva ove non resistita da prove di segno contrario”‘.

“Vale a dire che, nel giudizio di opposizione promosso davanti al giudice del lavoro, il ricorrente dovrà ‘smontare’ l’avviso di addebito dell’Inps nei suoi elementi costitutivi (ad esempio, dimostrando che le presunzioni di accertamento di un maggiore reddito sono infondate), ma non potrà contare sul fatto di aver aderito alla definizione agevolata ai fini fiscali”.

“Il caso deciso riguardava il condono tributario del 2011 per il quale gli Ermellini hanno constatato che ‘l’atto di accertamento tributario che ha fondato l’avviso di addebito notificato dall’Inps è divenuto definitivo con consequenziale riflesso sull’obbligazione contributiva’”.

“Si trattava di un artigiano che aveva omesso di versare alla Gestione artigiani i contributi previdenziali calcolati sulla base del maggior reddito fiscale accertato e sosteneva di dover pagare in base ad un imponibile ridotto perché aveva aderito alla definizione fiscale e, dunque, aveva estinto la posizione tributaria con il condono, facendo cadere l’atto dell’Agenzia delle Entrate su cui si era basato l’addebito formulatogli dall’Inps. Nel giudizio, però, non aveva dimostrato nel merito l’insussistenza della pretesa”.

Chiusura della lite fiscale e determinazione dei contributi Inps

“Anche in un’altra recente occasione gli Ermellini avevano espresso una posizione analoga, affermando che la chiusura della lite fiscale mediante definizione agevolata ‘non incide in alcun modo sul contenuto dell’atto di accertamento dell’Agenzia delle entrate e non ne importa definitività'”.

“Per la Suprema Corte il condono tributario ‘ha natura deflattiva esclusivamente del contenzioso fiscale’, sicché non può dirsi che esso estenda gli effetti sulla rideterminazione totale o parziale del presupposto impositivo accertato dall’Agenzia delle Entrate a fini extrafiscali, quali i contributi contributi previdenziali calcolati a percentuale sul reddito”.

“In base a questo orientamento della Cassazione, divenuto ormai stabile, vi sono scarsissime possibilità di ottenere dal giudice del lavoro la riduzione del debito contributivo Inps: l’unico effetto della definizione agevolata è costituito dalla chiusura della lite fiscale, ma il pagamento del tributo in percentuale ridotta non comporta una analoga diminuzione degli importi dei contributi quantificati in base al maggior reddito quantificato nell’avviso di accertamento. Essi rimangono invariati e, dunque, sono interamente dovuti, a prescindere dall’avvenuto condono”.

In pratica, quindi, conclude La legge per Tutti, “il condono fiscale non ha effetto sui contributi previdenziali. Perciò se hai aderito alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, non contare sul condono fiscale per abbattere l’ammontare dei contributi Inps: essi rimangono interamente dovuti in base al maggior reddito accertato dall’Agenzia delle Entrate e riportato nell’avviso di addebito emesso dall’Inps, che potrai impugnare per altri motivi”.